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ASSEGNO DI MANTENIMENTO

29 marzo 2020

Figli adottati dal nuovo marito dell’ex moglie: possibile ‘taglio’ al mantenimento paterno

Può essere ridotto il mantenimento paterno a favore dei figli – maggiorenni ma non ancora autosufficienti economicamente – se questi ultimi sono stati adottati dal nuovo marito della madre. Proprio applicando questa innovativa prospettiva i giudici hanno ritenuto plausibili le osservazioni proposte da un uomo che, in qualità di padre delle due figlie – ormai maggiorenni – avute con l’ex moglie, ha messo in discussione il mantenimento in loro favore, quantificato in appello in 700 euro mensili a testa.
Per i Supremi Giudici l’uomo ha comunque un obbligo indiscutibile nei confronti delle due ragazze, ma la cifra va rivista, una volta preso atto che esse sono state non solo adottate ma anche mantenute dal nuovo marito della madre (Cassazione, sentenza n. 7555/20, sez. I Civile, 27 MARZO 2020).
27 dicembre 2020
Le sezioni Unite accolgono il ricorso, cassano la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiarano improcedibile la domanda principale e quella riconvenzionale, revocano il decreto ingiuntivo opposto e compensano integralmente le spese di lite. Risolvendo la questione di massima di particolare importanza a esse sottoposta, le sezioni Unite. hanno enunciato il seguente principio di diritto: "Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo". Fonte: Guida al diritto 2020, 40, 72

Autore: 7eadd467_user 22 agosto 2020
Costituzione di fondo patrimoniale, azione revocatoria ordinaria e prova “in re ipsa” della “scientia damni”  Cass. civ., sez. VI-III, ord. 28 maggio 2020, n. 10025 Massima In caso di esperimento dell'azione revocatoria ordinaria nei confronti dell'atto di costituzione di un fondo patrimoniale effettuato da entrambi i coniugi, la prova della conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie è fornita in re ipsa dalla circostanza che tale atto abbia ad oggetto l'unico bene immobile di proprietà dei disponenti.
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