Le sezioni Unite accolgono il ricorso, cassano la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiarano improcedibile la domanda principale e quella riconvenzionale, revocano il decreto ingiuntivo opposto e compensano integralmente le spese di lite. Risolvendo la questione di massima di particolare importanza a esse sottoposta, le sezioni Unite. hanno enunciato il seguente principio di diritto: "Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo".
Fonte:
Guida al diritto 2020, 40, 72
Costituzione di fondo patrimoniale, azione revocatoria ordinaria e prova “in re ipsa” della “scientia damni” Cass. civ., sez. VI-III, ord. 28 maggio 2020, n. 10025 Massima In caso di esperimento dell'azione revocatoria ordinaria nei confronti dell'atto di costituzione di un fondo patrimoniale effettuato da entrambi i coniugi, la prova della conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie è fornita in re ipsa dalla circostanza che tale atto abbia ad oggetto l'unico bene immobile di proprietà dei disponenti.